ai sensi del D.M. 332/99, hanno diritto all’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti (per l’elencazione specifica si veda Art. 2 D.M. 322/99):
– gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti ..omissis.. nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità permanente;
– gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e cioè nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua;
– gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all’accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell’azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo, risultante dai verbali di visita conseguenti ai relativi accertamenti sanitari;
– i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all’allettamento, previa presentazione di certificazione medica. ..omissis..
– i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell’occhio, previa presentazione di certificazione medica;
– i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.
Ogni tipo di protesi, ortesi ed ausilio tecnologico per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, per il potenziamento delle abilità residue nonché per la promozione dell’autonomia dell’assistito quali corsetti e busti ortopedici, plantari, scarpe, tutori, protesi, carrozzine e ogni altro ausilio che sia contemplato nel Nomenclatore Tariffario: solo in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore.
La procedura di erogazione consta essenzialmente e principalmente di quattro fasi, qui estremamente sintetizzate e senza pretesa di esaustività:
-la prescrizione, da parte di medici all’uopo accreditati, effettuata all’interno di una valutazione più ampia che comprende un programma di prevenzione, cura e riabilitazione;
-l’autorizzazione alla fornitura, che è rilasciata dall’azienda Usl di residenza dell’assistito previa verifica delle condizioni di legge e nel rispetto delle tempistiche e modalità previste;
-la fornitura del dispositivo protesico prescritto con i tempi e le modalità di legge;
– il collaudo effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa con il quale viene accertata la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell’autorizzazione.
– Per prendere visione della completa procedura, in particolare per ciò che concerne i diritti/doveri delle singole parti, si invita a consultare il testo integrale. Si invita a consultare il D.M. 332/99 cd. Nomenclatore tariffario, art. 4).
– N.B. Ogni distretto sanitario personalizza nei dettagli la procedura di erogazione pertanto è necessario fare riferimento ed eventualmente consultare direttamente il proprio distretto di appartenenza.
Infortunati sul lavoro e/o affetti da malattia professionale assistiti dall’Inail.
Tutti quei dispositivi tecnici (protesi, ortesi e ausili) elencati nel Nomenclatore tariffario (decreto del Ministero della sanità 332/1999) e personalizzati non compresi nel suddetto Nomenclatore tariffario, altri dispositivi, accessori, prestazioni e servizi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, al miglioramento dell’accessibilità ambientale e abitativa che consentano il reinserimento nella vita di relazione.
Oltre alla fornitura, l’Inail provvede alla manutenzione, riparazione e al rinnovo del dispositivo tecnico fornito, con le modalità previste dalla circolare Inail 61/2011.
La fornitura del dispositivo tecnico avviene:
– su proposta, prescrizione e successivo collaudo del dirigente medico Inail in occasione di visita medica
– su richiesta dell’interessato all’Unità territoriale Inail, con parere positivo degli uffici amministrativi e del Dirigente medico che provvederà alla prescrizione e al collaudo
– su iniziativa dell’èquipe multidisciplinare della Direzione territoriale.
Le aziende iscritte presso il Ministero della salute (solo per i dispositivi su misura) e/o soggetti autorizzati all’immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente.
Nessuno, eccetto i casi in cui il costo del dispositivo erogato all’assicurato da un fornitore esterno risulti superiore a quello autorizzato dall’Inail. In tale ipotesi la differenza di importo sarà a carico dell’assicurato.